Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 172
111 / 237In vigore dal 23 gen 1934
Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.
Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.
Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.
Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-172