Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 161
In vigore dal 23 gen 1934
Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti due o più Tribunali delle acque, o quando due o più Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell'
e seguenti.
La domanda è proposta al presidente del Tribunale Superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell' con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio nè a denuncia per cassazione nè a revocazione.
Nel caso di una medesima causa o dì più cause tra loro connesse, promosse davanti a due o più Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è più possibile se uno dei Tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-161