Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 154
In vigore dal 23 gen 1934
Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.
La parola «parte» usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-154