Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 149
In vigore dal 23 gen 1934
L'ufficio di cancelleria del Tribunale Superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette.
Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.
In esso sono tenuti i registri prescritti dagli del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e quelli prescritti nell' del regolamento approvato con R. decreto 7 agosto 1907, n. 611, che sieno indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.
Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-149