Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 147

In vigore dal 23 gen 1934
All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d'Appello indicata nell' della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-147

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