Art. 147
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 147

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In vigore dal 23 gen 1934
All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d'Appello indicata nell' della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-147