Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo IVCapo I

Art. 146

In vigore dal 23 gen 1934
Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al Tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-146

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