Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 148

In vigore dal 23 gen 1934
Le cancellerie delle sezioni di Corte d'Appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un foglio di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall' della presente legge e una rubrica dei fascicoli di causa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-148

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