Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo IVCapo I

Art. 145

In vigore dal 23 gen 1934
La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell', è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa. In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell'Amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora. La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione. Un originale della relazione è dato all'interessato e l'altro è rimesso all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione. Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-145

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