Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo IVCapo I

Art. 140

In vigore dal 23 gen 1934
Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche: a) le controversie intorno alla demanialità delle acque; b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde; c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica; d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall' della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque. Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell' della presente legge; e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell' del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l' della legge 13 luglio 1911, n. 774; f) i ricorsi previsti dagli del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
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