Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo IV
Art. 137
In vigore dal 23 gen 1934
È in potestà del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtù di contratti stipulati prima del 1927, hanno facoltà ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l'uso dell'energia importata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-137