Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo IV

Art. 133

In vigore dal 23 gen 1934
Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-133

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