Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo III
Art. 131
In vigore dal 23 gen 1934
Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione o in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-131