Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 128
In vigore dal 23 gen 1934
L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non di ostacolo alla prescrizione della servitù. Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-128