Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 129

In vigore dal 23 gen 1934
Le disposizioni dei Capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli , non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate. La costruzione di tali impianti è approvata in linea tecnica e finanziaria dai competenti organi dell'Amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed indifferibilità dal Ministro delle comunicazioni ai sensi dell' del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119. Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dell' della legge 7 luglio 1907, n. 429, nonché quelle del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119.
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