Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 125
In vigore dal 23 gen 1934
Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell' ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che siano d'uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio, la corresponsione dell'indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo.
Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni di chiedere il canone annuo anziché l'indennità.
La misura dell'indennità e dei canoni dovuti alle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni è determinata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-125