Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 127

In vigore dal 23 gen 1934
Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parità di titoli, per ragioni di preesistenza. Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee e condutture, il Ministro dei lavori pubblici; in caso di contestazione, dà le opportune disposizioni. Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto è disposto nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-127

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