Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 126
In vigore dal 23 gen 1934
Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive.
In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità è d demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio Superiore.
La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-126