Art. 126
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 126

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In vigore dal 23 gen 1934
Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive. In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità è d demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio Superiore. La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.
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