Art. 128
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 128

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In vigore dal 23 gen 1934
L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non di ostacolo alla prescrizione della servitù. Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-128