Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo IV
Art. 133
199 / 237In vigore dal 23 gen 1934
Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-133