Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 152

In vigore dal 23 gen 1934
Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell' sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante, e se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata. Il mandato al procuratore o all'avvocato può essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell', ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-152

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