Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 155
In vigore dal 23 gen 1934
Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede all'estero, in Europa, di novanta negli altri casi.
Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con contro-ricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-155