Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 110
Art. 34, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 23, R. decreto. legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 9 ago 1950
(, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - , R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - , R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
I professori, compiuto il 75° anno di età, vengono collocati a riposo.
Coloro che compiono il 75° anno di età durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 OTTOBRE 1947, N. 1251, COME MODIFICATO DALLA L. 4 LUGLIO 1950, N. 498.
I professori possono essere dispensati dal servizio, con decreto del Ministro su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ove si accerti che anche prima di raggiungere il limite di età di cui al comma primo, non sono più in grado di adempiere con sufficiente efficacia le mansioni del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al Consiglio superiore le loro deduzioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-110