Testo unicoCapo ISez. II

Art. 107

Art. 26, ultimo comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Articoli 14 e 15, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 22 dic 1933
Ai professori si applicano le norme stabilite per l'impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative. Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia non potrà scadere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo. I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare, nel corso dell'anno accademico, la durata complessiva di trenta giorni. Il Ministro può, per eccezionali e giustificate ragioni di studio o scientifiche, che richiedano la permanenza all'estero di un professore di Università o di Istituto superiore, concedergli, sentito il rettore o direttore della rispettiva Università o Istituto, un congedo della durata dell'intero anno solare. Tale concessione non può però essere rinnovata nell'anno successivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-107

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