Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 111
Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 24, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 18 dic 2025
1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università.
3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell'università e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.
4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-111