Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 113
Art. 8, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 17, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Ai professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori non possono, di regola, essere conferiti incarichi d'insegnamento retribuiti nella propria Facoltà o Scuola. In casi eccezionali l'incarico potrà essere consentito dal Ministro, previo parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Ai professori di ruolo possono essere affidati incarichi gratuiti o retribuiti in Istituti fuori della propria sede alle condizioni seguenti:
a) che dalle deliberazioni delle Facoltà o Scuole risulti dimostrato in modo chiaro ed incontrovertibile che non vi è altro mezzo di provvedere all'insegnamento;
b) che la distanza e i mezzi ordinari di trasporto consentano agevolmente al professore di partire dalla propria sede e farvi ritorno in una stessa giornata;
c) che il capo dell'Istituto al quale il professore appartiene dia il suo nulla osta dopo aver sentito il parere della competente Facoltà o Scuola;
d) che il Ministro dell'educazione nazionale approvi la proposta.
Per poter avere un incarico in Istituti non dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale devono osservarsi le condizioni di cui alle lettere b), c), d).
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