Testo unico›Capo II
Art. 117
Art. 38, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Presso le Università e gli Istituiti superiori, oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato. Possono tenere tali corsi:
a) i professori di ruolo, nelle Facoltà e Scuole cui appartengono, sulle materie di cui sono titolari o su materie affini;
b) coloro che sono cessati dall'ufficio di professore di ruolo, tranne i casi in cui ciò sia avvenuto per cause disciplinari o per effetto degli , comma sesto, e 110, comma ultimo, sulle materie già da loro professate o su materie affini;
c) coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza.
Nessuno può ripetere a titolo privato il corso che svolge a titolo ufficiale.
I corsi a titolo privato per gli studenti, che vi si inscrivono, hanno valore legale uguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale, secondo norme che sono stabilite dallo statuto di ogni Università o Istituto superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-117