Testo unicoCapo II

Art. 118

Art. 39, comma 1°, R. decreto 30 Settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 32, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 17 lug 1935
Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve: a) possedere una laurea o un diploma ottenuti presso un Istituto d'istruzione superiore. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo seguente, può essere ammesso al giudizio per il conseguimento della libera docenza chi sia sprovvisto di laurea o diploma o li abbia conseguiti in Istituti stranieri; b) fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed eventualmente da prova sperimentali, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia che si propone d'insegnare. La Commissione ha facoltà di dispensare dalle prove didattiche e sperimentali quei candidati la cui attitudine giudicasse già indubbiamente accertata. L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Può con decreto Ministeriale essere definitivamente confermata su deliberazione della Facoltà o, Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica del libero docente durante il quinquennio. Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere prorogato nel caso di mancato esercizio per legittimo impedimento, secondo norme che sono stabilite nel regolamento generale universitario.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, convertito senza modificazioni dalla 2 gennaio 1936, n. 73, ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che puo' prescindersi "dal possesso della laurea secondo e' previsto nel primo comma, lettera a), dell'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, solo quando trattisi di studiosi che abbiano superato 40 anni di eta'".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-118

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo