Testo unico›Capo II
Art. 123
Art. 42, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 27 mag 1945
La libera docenza può essere esercitata presso qualsiasi Università o Istituto superiore, ove esista una Facoltà o Scuola con insegnamenti cui sia connessa la materia che il libero docente è abilitato ad insegnare.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238.
Le norme e le modalità per l'esercizio della libera docenza sono stabilite dal regolamento generale universitario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-123