Testo unicoCapo II

Art. 125

Art. 27, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 22 dic 1933
Al libero docente, che durante l'anno accademico abbia effettivamente impartito un corso regolare di lezioni, è corrisposta, alla fine dell'anno stesso, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione commisurata all'importanza del corso, a totale carico del bilancio dell'Università o dell'Istituto. Non sono retribuiti i corsi impartiti a titolo privato dai professori di ruolo e da coloro che si trovino nelle condizioni di cui all' del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592; nè sono retribuiti i corsi impartiti da liberi docenti,che, essendo aiuti o assistenti a una determinata cattedra, svolgano una parte del corso ufficiale della materia medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-125

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo