Testo unicoCapo II

Art. 130

Art. 64, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 33, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 26, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812.

In vigore dal 22 dic 1933
Gli aiuti e assistenti sono scelti mediante concorso per esame tra laureati o diplomati secondo modalità che sono stabilite dal regolamento generale universitario; sono nominati dal Consiglio di amministrazione per un anno accademico e possono essere confermati di anno in anno su proposta del professore ufficiale della materia. Ai concorsi per posti di aiuto e di assistente dei Regi Istituti superiori d'architettura e delle cattedre di disegno delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori possono prendere parte anche coloro che, sforniti di laurea abbiano titoli riconosciuti adeguati dal competente Consiglio di Facoltà. I parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati aiuti o assistenti. Ai posti di aiuto e assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di aiuti e assistenti di ruolo appartenenti ad altri Istituti d'istruzione superiore, semprechè trattisi di cattedra corrispondente a quella cui l'aiuto o assistente è addetto o ad una parte di essa, previa richiesta del professore interessato e col consenso dell'aiuto o dell'assistente. Non sono dovute, in tal caso, indennità di trasferimento. Ai posti di aiuto può provvedersi, oltre che per concorso, mediante promozione degli assistenti, che abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio; la promozione è deliberata su proposta o designazione del professore ufficiale della materia.
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