Testo unicoCapo II

Art. 134

Art. 26, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Gli aiuti e assistenti non possono esser mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di età.
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