Testo unico›Capo II
Art. 136
Art. 26, comma 1°, e art. 28, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Alle cattedre di lingue e letterature possono essere annessi lettorati per le esercitazioni relative.
Ai lettori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli aiuti e assistenti ordinari; il loro trattamento economico non può essere superiore a quello dei medesimi.
Per l'ufficio di lettore di lingue straniere può prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-136