Testo unico›Capo II
Art. 137
Art. 1, legge 8 giugno 1933, n. 629.
In vigore dal 22 dic 1933
Ogni Università e Istituto superiore, di cui alle tabelle A e B, ha una segreteria, che comprende anche un ufficio di economato e cassa.
Il personale addetto alla segreteria è a carico dell'Università o Istituto ed è distinto in tre gruppi:
a) amministrativo;
b) di ragioneria;
c) di ordine.
I ruoli organici, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono stabiliti dal regolamento interno, di cui all' del presente T. U.
Il trattamento economico non può essere superiore a quello stabilito per i corrispondenti gruppi dei ruoli dell'Amministrazione statale sino al grado nono incluso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-137