Testo unicoCapo II

Art. 141

Articoli 62 e 84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022 - Art. 3, commi 1° e 3°, e 29, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812.

In vigore dal 22 dic 1933
Presso le Università e gli Istituti superiori prestano servizio, in relazione alle esigenze delle Facoltà e Scuole che li costituiscono, tecnici e subalterni. Tali categorie di personale sono a carico dell'Università o Istituto. Lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza sono determinati dal regolamento interno, di cui all' del presente T. U. Gli emolumenti del personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono tuttavia stabiliti nella misura di quelli spettanti agli uscieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, a sensi del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Il Consiglio d'amministrazione determina il personale occorrente per i servizi generali dell'Università o Istituto e per quelli particolari delle varie Facoltà e Scuole, ripartendolo, ove occorra, tra le cattedre e gli Istituti scientifici. Le relative deliberazioni sono adottate su proposta del senato accademico, udite le Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università o Istituto.
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