Testo unico›Capo I›Sez. III
Art. 146
Art. 3, commi 3° e 4°, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 - Art. 15, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105.
In vigore dal 22 dic 1933
Gli ufficiali del genio aeronautico in attività di servizio forniti di laurea in ingegneria, a richiesta del Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi alla Scuola d'ingegneria aeronautica istituita presso il R. Istituto superiore d'ingegneria in Roma, ed alla Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche del R. Istituto superiore d'ingegneria di Torino.
Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della Scuola d'ingegneria aeronautica di Roma e della Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche di Torino ufficiali del genio aeronautico non forniti dei titoli di studio di cui al comma precedente. Alla fine del corso essi possono ottenere solo un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-146