Testo unico›Capo I›Sez. III
Art. 149
Art. 39, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812.
In vigore dal 25 feb 2025
Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Università o Istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H.
Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.
La validità degli esami è prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-149