Testo unico›Capo I›Sez. III
Art. 148
Art. 7, comma 2°, e art. 49 lettera a), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 25, comma 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 11, comma 4°, lettera a), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135.
In vigore dal 22 dic 1933
Lo statuto di ogni Università o Istituto superiore determina per ciascuna Facoltà e Scuola il numero minimo di materie, alle quali gli studenti debbono iscriversi durante gli anni di corso prescritti pel conseguimento della laurea o diploma cui aspirano.
Gli studi compiuti e gli esami superati presso Università o Istituti superiori hanno valore legale per ogni altra Università o Istituto. La diversità di ordinamenti didattici, che può verificarsi tra le stesse Facoltà o Scuole di sedi diverse, a norma degli , non è d'impedimento ai trasferimenti di studenti dall'una all'altra Università o Istituto.
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