Testo unico›Capo III
Art. 18
Art. 2, comma ultimo, e 6 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 11, lettera a), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 3, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Gli statuti delle Università e degli Istituti di cui alla tabella A determinano, in relazione alle disposizioni dell', le Facoltà, Scuole, Corsi e Seminari che, entro i limiti del bilancio dell'Università o Istituto, vengono mantenuti e costituiti in aggiunta a quelli indicati nella tabella stessa.
Gli statuti delle Università e degli istituti di cui alla tabella B contengono l'indicazione delle Facoltà, Scuole, Corsi e Seminari che li costituiscono, in virtù delle convenzioni per il mantenimento, di cui all', e in relazione alle disposizioni dell'.
Salvo il disposto dell', lo statuto di ogni Università o Istituto determina, per ciascuna Facoltà, Scuola, Corso o Seminario, le materie d'insegnamento, il loro ordine e il modo con chi debbono essere impartite.
Per gl'Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria gli statuti stabiliscono quali fra gl'insegnamenti siano fondamentali e dettano le norme per le esercitazioni di laboratorio e le esercitazioni nell'azienda agraria nonché le norme per il funzionamento degli Istituti e stazioni sperimentali e delle aziende annesse o collegate.
Per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali gli statuti indicano, ferme restando le disposizioni di cui all', secondo comma, quali degli insegnamenti siano fondamentali e quali complementari e stabiliscono l'organizzazione dei corsi d'integrazione.
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