Testo unicoTitolo ISez. I

Art. 13

Art. 73, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 50, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

In vigore dal 22 dic 1933
Il Consiglio d'amministrazione può esser sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli. In caso di scioglimento, il governo amministrativo è affidato ad un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del bilancio dell'Università o Istituto superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-13

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