Testo unico›Titolo I›Sez. I
Art. 11
Art. 82, lettera b), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 4, R. decreto 28 agosto 1014, n. 1618 - Legge 8 giugno 1933, n. 629.
In vigore dal 22 dic 1933
(, lettera b), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - , R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Legge 8 giugno 1933, n. 629).
Per le Università e gli Istituti di cui alla tabella B le norme relative alla composizione e rinnovazione del Consiglio d'amministrazione sono contenute nelle convenzioni per il mantenimento delle Università e Istituti. In ogni caso, salvo quanto dispongono i due commi successivi, il Consiglio è presieduto dal rettore o direttore e ne fanno parte due rappresentanti almeno del Governo (tra i quali l'intendente di finanza della Provincia) e il direttore amministrativo.
Per gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali il rettore o direttore è membro di diritto; il presidente del Consiglio è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, tra persone, anche estranee all'Istituto, che siano componenti del Consiglio; resta in ufficio un biennio accademico e può essere confermato.
Per gl'Istituti superiori di architettura fra i rappresentanti del Governo, oltre l'intendente di finanza della Provincia, dev'essere compreso un funzionario scelto dal Ministro tra quelli addetti ai servizi delle antichità e belle arti, di grado non inferiore al sesto.
Il Consiglio d'amministrazione è costituito con decreto del Ministro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-11