Testo unico›Titolo I›Sez. I
Art. 12
Art. 71, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 48, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.
In vigore dal 25 feb 2023
Il presidente del Consiglio d'amministrazione, scelto fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all', comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha la rappresentanza legale dell'Università o Istituto superiore, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-12