Testo unicoTitolo ISez. I

Art. 10

Art. 3, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 1, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Legge 8 giugno 1933, n. 629.

In vigore dal 22 dic 1933
Il Consiglio di amministrazione, per le Università e gli Istituti di cui alla tabella A, è composto: a) del rettore o direttore che lo presiede; b) di due membri designati collegialmente dai presidi delle Facoltà e delle Scuole che costituiscono l'Università o l'Istituto tra i professori di ruolo che appartengono all'Università o Istituto medesimo. Per le Università e gl'Istituti superiori, formati di una sola Facoltà, i due membri sono designati dal rettore o direttore tra i professori appartenenti all'Università o Istituto stesso; c) di due rappresentanti del Governo: uno è l'intendente di finanza della Provincia, l'altro è scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Università e gli Istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo d'intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio. In caso di vacanza dell'ufficio interverrà il vice-intendente; d) del direttore amministrativo. Oltre ai componenti di cui al comma precedente fa parte del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto superiore di architettura di Roma altro rappresentante del Governo, scelto dal Ministro tra funzionari addetti ai servizi delle antichità e delle belle arti, di grado non inferiore al sesto. Gli Enti e i privati, che concorrano al mantenimento delle Università o degli Istituti superiori con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato; hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno al Consiglio. Per ogni tre contribuenti è designato un rappresentante. Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono egualmente designare un rappresentante. Il numero dei membri indicati nella lettera b) è aumentato di tanti componenti quanti vengono a superare nella categoria di cui al comma precedente il numero di tre. I membri indicati nella lettera b) e quello scelto dal Ministro durano in ufficio un biennio, e possono essere confermati. Quest'ultimo, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Il Consiglio d'amministrazione è costituito con decreto del Ministro.
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