Testo unico›Titolo I›Sez. I
Art. 14
Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
I presidi sono nominati dal Ministro, fra i professori di ruolo delle rispettive Facoltà o Scuole, su una terna proposta, dal rettore o direttore. Essi durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.
Nelle Università o Istituti composti di una sola Facoltà il rettore o direttore esercita anche le funzioni di preside della Facoltà stessa.
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