Testo unicoTitolo ISez. I

Art. 15

Art. 12, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 3, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119.

In vigore dal 22 dic 1933
Il Consiglio della Facoltà o della Scuola si compone del preside che lo presiede, e di regola, di tutti i professori di ruolo appartenenti alla Facoltà o Scuola. Alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere chiamati anche i professori di ruolo che vi abbiano insegnamenti ufficiali, appartenenti ad altra Facoltà o Scuola, Università o Istituto, nonché i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti. Il Consiglio della Facoltà di farmacia si compone, di regola, del preside che lo presiede, dei professori di ruolo delle materie appartenenti esclusivamente alla Facoltà e dei professori di ruolo di materie comuni alla Facoltà di farmacia e ad altre Facoltà, anche se, per l'insegnamento di tali materie nella Facoltà di farmacia, sia ad essi conferito uno speciale incarico. Il professore di ruolo di chimica farmaceutica potrà essere aggregato alla Facoltà di scienze, quando ciò sia previsto nello statuto della Università interessata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-15

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