Testo unico›Capo III
Art. 17
Art. 1, comma 4°, e 80 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 34 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli 1 e 3, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 9, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 18 nov 1981
Ogni Università o Istituto superiore ha uno speciale statuto.
Gli statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il Consiglio d'amministrazione e le Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università o l'Istituto; per le Università o Istituti costituiti da una sola Facoltà, dal consiglio di Facoltà, udito il Consiglio d'amministrazione. Essi sono emanati con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità; esse però non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione. Gli statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In parziale deroga all'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, gli statuti delle universita' e degli istituti d'istruzione superiore o le relative modifiche gia' approvate o da approvare entro il 31 dicembre 1947, potranno, con determinazione del Ministro per la pubblica istruzione, avere effetto dall'anno accademico 1946-47, oppure dal momento nel quale, dopo l'8 settembre 1943, le disposizioni relative ebbero di fatto pratica attuazione".
- La L. 6 febbraio 1963, n. 42 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga al disposto del terzo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive variazioni, le modificazioni degli statuti universitari approvate entro il 31 dicembre 1963, entrano immediatamente in vigore".
- Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dalla L. 30 ottobre 1981, n. 615, ha disposto (con l'art. 53, comma 2) che "[...] Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facolta', con delibera adottata in conformita' a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, puo' procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorche' non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-17