Testo unico›Titolo I›Sez. I
Art. 6
Articoli 7 e 83 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - articoli 3, 4, comma 1° e 5 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 7 e 10, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Art. 1, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29.
In vigore dal 12 nov 1944
Il governo delle Università e degli Istituti superiori appartiene alle seguenti autorità:
1° rettore delle Università e direttore degli Istituti superiori; Corpo accademico
2° senato accademico;
3° Consiglio di amministrazione;
4° presidi delle Facoltà e delle Scuole;
5° Consigli delle Facoltà e delle Scuole.
Agli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali è preposto un direttore o un rettore.
Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università o dell'Istituto; alle altre autorità, ciascuna nell'ambito della propria competenza, le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare.
Tutte le attribuzioni esercitate dal senato accademico sono deferite al Consiglio della Facoltà nelle Università o negli Istituti costituiti da una sola Facoltà.
Le autorità accademiche uscenti di carica conservano, nelle more per la conferma o per la sostituzione, le rispettive mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento delle Università o Istituti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-6