Testo unico›Titolo I›Sez. I
Art. 4
Art. 3, comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 39, colonia 7°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 70, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-4