Testo unicoTitolo ISez. I

Art. 4

Art. 3, comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 39, colonia 7°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 70, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Le Università, e gli Istituti superiori liberi non hanno contributo a carico del bilancio dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo