Testo unico›Titolo I›Sez. I
Art. 2
Art. 3, comma 1° e art. 66, comma 2°; R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 9, comma 2°, R. decreto 31 ottobre-1923, n. 2492 - Art. 14, commi 2°, 3° e 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 11 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Le spese per il mantenimento delle Università e degli Istituti di cui alla tabella A sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altri Enti o privati.
La tabella medesima determina:
a) le Facoltà e Scuole che costituiscono ciascuna Università o Istituto: e per tale parte potrà essere modificata per decreto Reale, in relazione alle norme contenute negli ;
b) i contributi a carico del bilancio dello Stato: e per tale parte non potrà essere modificata che per legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-2